Termina il periodo di transizione per l’applicazione dell’estensione di tale obbligo fino al 31 dicembre 2022 (ADR 1.6.1.44.), per cui dal 1° gennaio 2023 ogni speditore sarà obbligato ad avvalersi di un consulente ADR

 

Cosa tratta?

La figura del Consulente ADR, detto più propriamente Consulente per la sicurezza ai trasporti di merci pericolose o DGSA nell’acronimo inglese, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 04/02/2000 nr. 40 in recepimento della direttiva europea 96/35/CE del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose. Il consulente ADR deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto, le operazioni di carico/scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia.

A partire dal 2019, L’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merce pericolose su strada.

L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto. Anche il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR si qualifica come speditore di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ed ha quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR per la propria attività.

Con la Nota MIT prot. 40141 del 21 dicembre 2022 “Nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose”, vengono indicate specifiche esenzioni:

  • nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

 

Quando entra in vigore?

La prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023.

 

Indicazioni operative

Nominare un consulente ADR anche per la figura del solo “speditore”.

Verificare che il consulente ADR si in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure conseguito in uno stato aderente all’accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose.

Il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR è lo speditore nel momento in cui li avvia a smaltimento, ed ha quindi l’obbligo di nomina del consulente ADR.

Entro quindici giorni dalla nomina, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all’ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l’impresa.

Entro sessanta giorni dalla nomina, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l’attività dell’impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione è redatta annualmente.