Nel Consiglio dei Ministri n. 72 del 30 ottobre 2007 sono stati approvati, tra gli altri provvedimenti, anche due emendamenti al DDL sul caporalato, ossia la legge diretta a combattere lo sfruttamento dei lavoratori in particolar modo immigrati.

Più precisamente con il primo emendamento viene introdotto nel codice penale il nuovo reato di grave sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) che viene consumato da chiunque induce altri mediante un approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità ad accettare condizioni di lavoro caratterizzate da grave sfruttamento. Con quest'ultimo concetto si intendono le seguenti situazioni: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato; la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o, in caso di pluralità di lavoratori, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Le sanzioni per il nuovo reato sono: la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore. La pena è elevata alla reclusione da 2 a 6 anni e alla multa da 1.500 a 3.000 euro nel caso di condotta colpevole. Questa situazione si concretizza nei seguenti casi: si riferisce a due o più delle precedenti fattispecie di grave sfruttamento; se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni 18 o stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno; se il numero dei lavoratori sfruttati è pari o superiore a 4; se la condotta è posta in essere da un soggetto privo del mezzo di trasporto privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione.

A queste si aggiungono anche le seguenti sanzioni: interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche  o imprese; divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti.

L'emendamento prevede anche modifiche al Dlgs 276/2003 con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicato a chi viola le disposizioni sulle attività di intermediazione. In particolare viene prevista la pena dell'ammenda di 100 euro (attualmente 50 euro) per lavoratore e per giornata di lavoro in caso di somministrazione non autorizzata. Se l'attività riguarda minori la sanzione è l'arresto fino a 30 mesi (attualmente 18 mesi) e l'ammenda fino a 600 euro (ora 300 euro). Invece per l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione è prevista la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni (attualmente fino a 6 mesi) e della multa da 3.000 a 15.000 euro (oggi rispettivamente da 1.500 mila euro a 7.500 euro). Se l'attività viene esercitata senza scopo di lucro è prevista l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro.