Consiglio dei Ministri: approvati due emendamenti al DDL sul caporalato
A cura della redazione
Nel Consiglio dei Ministri n. 72 del 30 ottobre 2007 sono stati approvati, tra gli altri provvedimenti, anche due emendamenti al DDL sul caporalato, ossia la legge diretta a combattere lo sfruttamento dei lavoratori in particolar modo immigrati.
Più precisamente con il primo emendamento viene introdotto nel codice penale il nuovo reato di grave sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) che viene consumato da chiunque induce altri mediante un approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità ad accettare condizioni di lavoro caratterizzate da grave sfruttamento. Con quest'ultimo concetto si intendono le seguenti situazioni: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente sproporzionato rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato; la grave e sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie; la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o, in caso di pluralità di lavoratori, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
Le sanzioni per il nuovo reato sono: la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per lavoratore. La pena è elevata alla reclusione da 2 a 6 anni e alla multa da 1.500 a 3.000 euro nel caso di condotta colpevole. Questa situazione si concretizza nei seguenti casi: si riferisce a due o più delle precedenti fattispecie di grave sfruttamento; se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori degli anni 18 o stranieri sprovvisti del titolo di soggiorno; se il numero dei lavoratori sfruttati è pari o superiore a 4; se la condotta è posta in essere da un soggetto privo del mezzo di trasporto privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione.
A queste si aggiungono anche le seguenti sanzioni: interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche o imprese; divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la P.A. e relativi subcontratti.
L'emendamento prevede anche modifiche al Dlgs 276/2003 con particolare riguardo al regime sanzionatorio applicato a chi viola le disposizioni sulle attività di intermediazione. In particolare viene prevista la pena dell'ammenda di 100 euro (attualmente 50 euro) per lavoratore e per giornata di lavoro in caso di somministrazione non autorizzata. Se l'attività riguarda minori la sanzione è l'arresto fino a 30 mesi (attualmente 18 mesi) e l'ammenda fino a 600 euro (ora 300 euro). Invece per l'esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione è prevista la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni (attualmente fino a 6 mesi) e della multa da 3.000 a 15.000 euro (oggi rispettivamente da 1.500 mila euro a 7.500 euro). Se l'attività viene esercitata senza scopo di lucro è prevista l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro.
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