L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 81E del 25 settembre 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. In particolare, dal combinato disposto del DPR 633/1972 e del DM 17.6.2014, emerge:
a) la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza;
b) l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva;
c) in caso di controlli e verifiche, l’obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Premesso quanto sopra, con particolare riguardo all’obbligo sub b), il contribuente non è obbligato ad effettuare la comunicazione tramite il modello AA9/11, ma è sufficiente la compilazione del rigo RS140, codice 1, del modello Unico 2016 (in riferimento ai redditi 2015).