Il Ministero dell’interno, con la circolare 31/03/2020 prot. n. 15350/117, ribadendo che è assolutamente vietato l’assembramento, ha precisato che non viola tale divieto la presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza, come ad esempio le case-famiglia. In queste strutture gli operatori, i fornitori e i familiari che giungono dall’esterno devono rispettare il divieto di assembramento, la distanza interpersonale di un metro e l’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari quali le mascherine ed i guanti. Inoltre è stato chiarito che in merito agli spostamenti sulle persone fisiche, rientra nel concetto di attività motorie all’aperto consentite, anche quella riconosciuta ad un solo genitore consistente nel camminare con i propri figli minori, in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta anche per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute. Invece non rientra nelle attività motorie consentite, il jogging essendo quest’ultima un’attività ludica o ricreativa e quindi vietata.