Consegna del greenpass al proprio datore di lavoro e informativa privacy
A cura della redazione
Confindustria ha reso noto che il datore di lavoro che accetta la richiesta del dipendente volta a consegnare il green pass, in modo da essere esonerato dai controlli per tutta la durata della relativa certificazione verde Covid-19, così come previsto dalla Legge 165/2021 di conversione con modificazioni del DL 127/2021, dovrà consegnare al lavoratore un’informativa privacy circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche previste.
La misura introdotta consente di superare ex lege la questione che, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, impediva al datore di lavoro di ricevere la certificazione consegnata volontariamente dal lavoratore: è infatti la legge che rimette alla libertà del lavoratore interessato la scelta di avvalersi dell’esonero dalle verifiche del possesso del green pass a fronte della consegna volontaria della certificazione stessa e, quindi, senza comportare pregiudizi per la propria autodeterminazione e la riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
Ai fini dell’operatività della norma, Confindustria riporta alcuni elementi da considerare per l’implementazione della procedura della consegna dei green pass da parte dei lavoratori.
In particolare, spetta al datore di lavoro:
- informare i lavoratori della facoltà di consegna del Green Pass e delle modalità per avvalersene, evidenziando di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi variazione della validità del proprio green pass. Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli green pass;
- prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi COVID-19, individuando con atto formale i soggetti incaricati e riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, opportuno che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi della autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta;
- sotto il profilo della protezione di dati personali: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass; 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi COVID-19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili.
Per i lavoratori che non consegnano copia del green pass l’esecuzione dei controlli continuerà ad avvenire ai sensi della procedura aziendale e attraverso gli strumenti di controllo prescelti.
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