L’INPS, con la circolare n. 155 del 14 dicembre 2011, ha fornito le istruzioni operative sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

In sostanza, il documento ha confermato la prassi già nota a tutti i datori di lavoro con alcune importanti precisazioni.

Una delle principali riguarda le variabili retributive. Qualora, infatti, nel corso del mese, intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;

- indennità di trasferta o missione;

- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;

- indennità riposi per allattamento;

- giornate retribuite per donatori sangue;

- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;

- permessi non retribuiti;

- astensioni dal lavoro;

- indennità per ferie non godute;

- congedi matrimoniali;

- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS.

Si ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2011), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2012, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2012 e della dichiarazione 770/2012, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell’imponibile dell’anno 2011.