Conguagli contributivi 2015 ai nastri di partenza
A cura della redazione
Con la circolare n. 209 del 30 dicembre 2015, l’Inps ha fornito istruzioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2015, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo.
Il documento di prassi si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 7 ottobre 1993;
2) massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5) “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
6) auto aziendali ad uso promiscuo;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) gestione delle operazioni societarie.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16/1/2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16/2/2016), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2016” (scadenza di pagamento 16 marzo 2016), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.
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