La CNCE, con lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025, ha aggiornato le FAQ in materia di congruità della manodopera in edilizia. Si tratta, in particolare delle FAQ n. 12.4 e 21.2 del documento unitario, rispettivamente in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari e di linee vita, appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE.

12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

R - Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?

R - Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM 143/2021.