Congruità edile anche per il montaggio linee vita
A cura della redazione

La CNCE, con lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025, ha aggiornato le FAQ in materia di congruità della manodopera in edilizia. Si tratta, in particolare delle FAQ n. 12.4 e 21.2 del documento unitario, rispettivamente in tema di “giustificazioni delle lavorazioni particolari” e di “linee vita”, appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE.
12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?
R - Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?
R - Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM 143/2021.
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