L’INPS, con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, ha precisato che durante il periodo di congedo straordinario di cui all’art. 42, cc. 5 e ss. del D.lgs. 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

Inoltre il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa.

L’Istituto previdenziale, per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario, ha richiamato la circolare 64/2001 con la quale era stato precisato che l'indennità deve essere commisurata all'importo dell'ultima retribuzione percepita, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, quali gratifiche, indennità, premi, ecc.

L’attuale comma 5-ter del citato articolo 42 fa riferimento oltre che all’ultima retribuzione, anche “alle voci fisse e continuative del trattamento”.

A tal proposito l’INPS precisa che la tredicesima mensilità trova fondamento normativo nel D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 263/1946, dove, all’art. 7, primo comma, si prevede che ai dipendenti statali è concessa a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.

Il concetto della “gratificazione” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche poiché, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente (non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza) viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

Quanto detto trova conforto anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 658/1987 secondo cui la tredicesima mensilità costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio e viene corrisposta a fine anno a tutti gli impiegati indipendentemente dal merito.

L’INPS conclude che il Ministero dell’economia (Mess. n. 077/2014), tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell’indirizzo interpretativo della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto che il rateo di tredicesima sia una voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.