L’INPS, con la circolare 5/04/2019 n.49, ha ricordato che ha diritto al congedo straordinario previsto dall’art. 42, c. 5 del D.Lgs. 151/2001 anche il figlio che al momento della presentazione della domanda non risulta convivente con il familiare con disabilità grave, ma lo diventerà successivamente quando dovrà prestare effettivamente l’assistenza.

L’intervento dell’istituto previdenziale fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, c. 5 nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo anche il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente si instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria.

A tal fine il figlio non convivente, dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Le istanze presentate prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale , avvenuta il 7 dicembre 2018, se non ancora definite, verranno riesaminate dall’INPS.