Congedo parentale Sars-cov-2: genitore e figlio devono essere conviventi per tutto il periodo di fruizione
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare INPS n. 189 del 17-12-202, ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione del Congedo parentale Sars-cov-2, precisando che i lavoratori genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, non avendo diritto né all'indennità né alla contribuzione figurativa, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all'INPS.
In merito al congedo spettante ai lavoratori genitori di figli minori di 14 anni, l’INPS sottolinea che per poterne fruire devono sussistere tutti i seguenti requisiti: il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere, il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso.
Inoltre deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo: infezione da SARS CoV-2, quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto), sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.
E' necessario che il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo può essere fruito anche per la chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Il congedo può essere fruito per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (n.d.r. Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri del 14/12/2021 lo ha differito al 31 marzo 2022). Pertanto sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all'interno del periodo di congedo richiesto.
Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
La norma consente di convertire periodi di congedo parentale (ex D.lgs. 151/2001), eventualmente richiesti dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021, con il Congedo parentale Sars-cov-2. A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS-CoV-2”, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
I lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dall'azienda devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto.
Riguardo ai COCOCO e lavoratori autonomi, la disposizione normativa non prevede la fruizione in modalità oraria, pertanto, per tali categorie lavorative, la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.
Per potere fruire del congedo in argomento è necessario che i genitori lavoratori/lavoratrici abbiano un’attività lavorativa in corso, senza necessità di alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata o di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi, permanendo tuttavia la necessità dell’iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi l’iscrizione nella Gestione previdenziale Inps di appartenenza.
Per “base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità” dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, va inteso il criterio di calcolo del reddito medio giornaliero da effettuarsi come per l’indennità di maternità, da parametrare sui redditi percepiti nei 12 mesi antecedenti il periodo di “Congedo parentale SARS CoV-2”.
In merito alla compatibilità tra il congedo e altre assenze, l’INPS precisa che un genitore può fruire del congedo se l'altro si trova in una di queste situazioni: malattia, congedo di maternità e paternità, ferie, soggetti fragili, permessi e congedi ai sensi della Legge 104/1992, inabilità o percettore di pensione di invalidità, genitore di altri figli avuti da altri soggetti e smart working.
Invece un genitore non può fruire del congedo se l'altro si trova in una di queste situazioni: congedo parentale Sars-cov-2, congedo (intesa come astensione) per genitori di figli da 14 a 16 anni, congedo parentale (astensione facoltativa) D.lgs. 151/2001, riposi giornalieri D.lgs. 151/2001, cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa (CIGO, CIGS ecc... oppure NASPI, DISCOLL) e part time e lavoro intermittente (giornate di non lavoro).
La circolare affronta anche le situazioni di incompatibilità in caso di fruizione oraria del congedo. In particolare il congedo: è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore; è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano, è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; è compatibile, nella stessa giornata, con la fruizione da parte del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore, di integrazione salariale per riduzione dell’orario di lavoro, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano; è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 2, 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Riguardo alla presentazione della domanda, l’INPS ricorda che con apposito messaggio verranno fornite le indicazioni operative.
In ogni caso nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” ad ore il genitore dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.
Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali: tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
La domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
Si ricorda, inoltre, che la procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative dei documenti sopra menzionati.
La circolare riporta anche le istruzioni per la compilazione dell'Uniemens e per il relativo conguaglio.
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