L’INL, con la nota 14/12/2020 n.1116, ha precisato che l’indennità per congedo parentale prevista dall’art. 32 del DLgs 151/2001, è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia dunque prevista nella giornata domenicale.

L’INL, giunge a questa conclusione richiamando la circolare INPS n. 41/2006, secondo cui “per quanto riguarda, invece, il congedo parentale (già astensione facoltativa), si ritiene (…) che il diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 32 del T. U. non possa essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa.

Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (…) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali”