Congedo parentale ad ore: le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 29/12/2016 n. 230, integrando la precedente circolare 152/2015, ha fornito le istruzioni per la corretta compilazione del flusso Uniemens in caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
L’Istituto previdenziale, prima di tutto, ricorda che le modalità oraria e giornaliera di fruizione del congedo parentale sono tra loro alternative, con la conseguenza che l’utilizzo dell’una esclude l’altra.
In particolare nel caso di contratto collettivo (anche aziendale), che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, la fruizione dello stesso potrà avvenire su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente ad una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.
Nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale, il monte ore giornaliero e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
La circolare evidenzia che il monte ore giornaliero deve essere determinato dalla specifica contrattazione che disciplina le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, e pertanto potrebbe divergere dal normale orario contrattuale.
Invece, in assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria, la fruizione potrà avvenire con questa modalità in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
L’INPS sottolinea che la fruizione deve essere “pari alla metà” dell’orario medio e non “fino alla metà” dell’orario medio giornaliero.
Anche in questo caso l’orario medio giornaliero contrattuale e l’importo dell’indennità giornaliera dovranno essere riproporzionati in ragione della percentuale di part-time.
Per quanto concerne il calcolo dell’indennità, l’INPS evidenzia che l’art 34 del T.U., che rinvia all’art. 23 del medesimo T.U., non è stato oggetto di modifica da parte del d.lgs. 80/2015, pertanto ad oggi la base di calcolo dell’indennità continua ad essere costituita dalla retribuzione media globale giornaliera.
Ciò posto, nel caso di contratto collettivo che disciplini dettagliatamente le modalità di fruizione del congedo, per calcolare l’importo dell’indennità si dovrà dividere il numero di ore fruite nel mese solare per il monte ore indicato dal datore di lavoro. Ciò al fine di assicurare che, a prescindere dalla modalità utilizzata (oraria, giornaliera o mensile), l’indennità giornaliera definita secondo i parametri di legge (art. 23 T.U. cit.), abbia lo stesso importo.
La stessa metodologia di calcolo dovrà applicarsi anche nel caso di assenza di contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale in modalità oraria.
In merito alla compilazione del flusso Uniemens, l’INPS precisa che tutte le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente all’1/1/2017. Per il dettaglio si rimanda alla circolare 230/2016.
Le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015.
Infine, conclude la circolare, le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate secondo le consuete modalità, ossia mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione di una denuncia di variazione. Inoltre dovranno essere comunicate le informazioni riferite ai nuovi elementi <MonteOreGiornEquivalente >, <InfoAggEvento>, <InfoAggEvento>.
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