Congedo parentale a ore: le domeniche non computano per la maturazione delle ferie
A cura della redazione
Confprofessioni, con una nota del 6/09/2016, ha precisato che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria con copresenza nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa, le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo dei 15 giorni utili alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
La nota interviene in merito alla possibilità prevista dall’art.97 CCNL studi professionali di fruire del congedo parentale ad ore (disposizione che ottempera quanto sancito dall’art. 32 D.lgs. 151/2001 modificato dal D.lgs. 80/2015), ricordando che la domanda di congedo a ore deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare.
Pertanto, se è necessario, devono essere presentate tante domande quanti sono i periodi in cui ricade un diverso mese solare.
La procedura prevede poi che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere.
Per ogni mese di congedo parentale, sono attribuite al dipendente 174 ore che possono essere cumulate, anche nell’ambito della stessa giornata con altri riposi e permessi previsti dalla legge e dal CCNL, ma non con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità.
La base per il calcolo dell’indennità da erogare per ogni ora di congedo è costituita dalla retribuzione media oraria, ottenuta dividendo per 170 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo.
Infine, in merito alla maturazione delle ferie e delle mensilità supplementari, Confprofessioni ricorda che nei periodi in cui il dipendente ha goduto dei congedi parentali ad ore, il datore di lavoro dovrà tenere conto del numero di giorni interi effettivi di congedo richiesti dal lavoratore, così come segnalati nella comunicazione inviata all’INPS. Le mensilità nell’ambito delle quali il lavoratore ha prestato un numero di giornate di effettivo servizio, o ad esse equivalenti (si pensi ai periodi di assenza retribuita per maternità, malattia, congedo matrimoniale, infortunio, CIG a orario ridotto, contratti di solidarietà ecc..), superiore a 15 danno infatti luogo alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Non danno invece luogo alla maturazione delle mensilità supplementari: le assenze ingiustificate, quelle dovute a permessi, congedi ed aspettative non retribuiti (come, ad esempio, il congedo per malattia del figlio di età inferiore a 8 anni, il congedo per eventi particolari, l’aspettativa facoltativa per malattia e/o infortunio, fruita al termine del periodo di comporto), scioperi, sospensioni dal lavoro e dalle retribuzioni per motivi disciplinari, i periodi di congedo parentale.
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