Congedo matrimoniale solo se il rapporto sussiste da una settimana
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, riepiloga la normativa che regolamenta il congedo matrimoniale, evidenziando che il lavoratore straniero ne ha diritto soltanto se ha la residenza in Italia, prima della data del matrimonio (o unione civile) e se ha lo stato di coniugato.
Come ricorda l’INPS, l’assegno per congedo matrimoniale, inizialmente introdotto nel nostro ordinamento per i lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell’industria (R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334, abrogato dal D.lgs 13 dicembre 2010, n. 212) è stato successivamente riconosciuto ai lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative” con il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941-XIX.
In particolare, salvo che il CCNL non preveda diversamente, hanno diritto all’assegno per il congedo matrimoniale, i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali. Questi lavoratori possono fruire di un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico INPS, pari a sette giorni di retribuzione.
La prestazione viene concessa non solo in occasione del matrimonio (sia esso civile o concordatario) ma anche in caso di unione civile.
Il Messaggio 2951/2023 evidenza che l’assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
Restano esclusi i lavoratori a cui non si applicano le norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
Resta fermo che per poter beneficiare della prestazione è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti.
La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens.
Hanno invece diritto alla prestazione a pagamento diretto i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.
Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.
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