L’Inps, con il messaggio n. 2214 del 30 maggio 2017, ha confermato che anche per le lavoratrici autonome iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (PALS – ex Enpals) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di flessibilità del congedo di maternità/paternità.

Pertanto, anche tali lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto (anziché dai due mesi precedenti e fino ai tre mesi successivi). A tal fine, occorre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La permanenza al lavoro durante il secondo mese precedente la data presunta del parto, in assenza della certificazione predetta, sarebbe indebita e la lavoratrice perderebbe il diritto all’indennità per le relative giornate. Inoltre, le stesse giornate non sarebbero computabili nel periodo post partum.