Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, l’Inps ha precisato che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.

La disposizione contenuta nel precedente messaggio 828/2017 dello stesso istituto, relativa all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).