L’INPS, con il messaggio n. 1382 del 20 gennaio 2011, ha precisato che lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ex D. Lgs. n. 151/2001 (50% della contribuzione dovuta) trova applicazione anche se la lavoratrice sostituita si avvale della flessibilità del congedo stesso (e anche se ne dà comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione).
Si ricorda, inoltre, che lo sgravio di cui sopra trova applicazione entro il limite di legge (art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001) del compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.