L’INPS, con il Messaggio Hermes n. 287 del 22 gennaio 2024, ha reso noto che il datore di lavoro non può vietare l’assenza della lavoratrice per maternità (D.lgs. 151/2001) nel caso in cui il medico non abbia inviato il certificato attraverso l’apposito canale telematico.

L’intervento dell’INPS trova il suo fondamento nell’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 10180/2013), in base al quale il diritto al congedo di maternità non è disponibile, con la conseguenza che lo stesso non può essere precluso in caso di omissione dell’invio del certificato medico.

Ciò premesso, l’INPS sottolinea che se è stata presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza.

Nel caso (seppur residuale) in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione.

L’Istituto previdenziale prende in esame anche la situazione in cui non è stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma è stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL. In tal caso è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN.

Infine, se manca totalmente qualsiasi documento sopra menzionato, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.