L’Inps, con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha fornito indicazioni operative in merito al congedo obbligatorio di paternità (per l'anno 2019, pari a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del bambino).

In particolare, sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.