Il Congedo Covid-19 per quarantena scolastica spetta per tutto il periodo di assenza del figlio
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 1/10/2020 n. 116, ha fornito le istruzioni operative ed alcuni chiarimenti in merito alla fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli minori di anni 14 come previsto dall’art. 5 del DL 111/2020 nel periodo compreso tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
Prima di tutto l’INPS ricorda che possono beneficiare del congedo predetto solo i genitori dipendenti, anche se affidatari o collocatari del minore. Restano quindi esclusi i genitori lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione separata.
Per poter fruire del congedo il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti seguenti requisiti:
-deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo; -non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato D.L. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile; -il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito; -deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo; -il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.L’INPS evidenza che il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente.
Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Sono indennizzabili nella misura pari al 50% della retribuzione (da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art. 23 del T.U. maternità) solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità è erogata tramite il pagamento diretto oppure a conguaglio.
Situazioni compatibili e incompatibili con il congedo Covid-19.
Genitore A (convivente con il minore) (*) | Genitore B | Note |
In malattia | Può fruire del Congedo Covid-19 | |
In congedo di maternità/paternità | Può fruire del Congedo Covid-19 per un figlio diverso | |
Percettore di indennità di maternità/paternità (cococo o lavoratore autonomo) | Può fruire del Congedo Covid-19 per lo stesso figlio | Solo se il Genitore A sta prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile |
In ferie | Può fruire del Congedo Covid-19 per lo stesso figlio negli stessi giorni | |
In aspettativa non retribuita | Può fruire del Congedo Covid-19 per lo stesso figlio negli stessi giorni | |
Soggetto fragile (Circ. Min. lavoro – salute 1/09/2020 n.13). Non rileva lo svolgimento di un’attività lavorativa (con o senza lavoro agile) | Può fruire del Congedo Covid-19 per lo stesso figlio | |
In permesso ex lege 104/1992 oppure in prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario (D.lgs. 151/2001) | Può fruire del Congedo Covid-19 per lo stesso figlio negli stessi giorni | |
Con invalidità del 100% oppure percettore della pensione di inabilità | Può fruire del Congedo Covid-19 | |
In congedo Covid-19 | Non può fruire del congedo Covid-19 negli stessi giorni | |
In congedo parentale | Non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio negli stessi giorni | Anche il genitore B può fruire del congedo parentale |
Fruisce dei riposi giornalieri per allattamento | Non può fruire del congedo Covid-19 per lo stesso figlio negli stessi giorni | |
Disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa (es. casalinga) | Non può fruire del congedo Covid-19 | |
Percettore di CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA (con sospensione totale dell’attività) | Non può fruire del congedo Covid-19 | |
Percettore di CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA (con riduzione oraria dell’attività) | Può fruire del Congedo Covid-19 | |
Percettore di NASPI e DIS-COLL | Non può fruire del congedo Covid-19 | |
Lavoro agile | Non può fruire del congedo Covid-19 negli stessi giorni | |
In part time o con lavoro intermittente (quando non svolge attività lavorativa) | Non può fruire del congedo Covid-19 negli stessi giorni | |
(*) se non c’è convivenza non vi sono problemi di compatibilità/incompatibilità |
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.
L’INPS infine ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.
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