Congedo COVID-19: quando è compatibile con il bonus baby sitting
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, ha fornito le istruzioni operative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla L. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal D.L. 34/2020.
La domanda di congedo COVID-19, a partire dal 29.3.2020 - data di rilascio della procedura telematica - può essere presentata da tutte le categorie lavorative aventi diritto, per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31.7.2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5.3.2020.
Il c. 2 dell’art. 23 del D.L. 18/2020 dispone la conversione d’ufficio in congedo COVID-19 degli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l’arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni.
Tuttavia, considerato che dal 29.3.2020 è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19, si precisa che la conversione interessa solo le domande presentate prima del 29.3.2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato e la trasformazione interessa le domande di congedo presentate dal 17.3.2020 al 28.3.2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Non è possibile richiedere l’annullamento della suddetta conversione/trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti.
Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste.
Non sono, altresì, rinunciabili i periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito.
Per quanto concerne, invece, le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29.3.2020 per periodi ricadenti nell’arco temporale ricompreso dal 5.3.2020 al 31.7.2020, si precisa che le stesse non sono oggetto di conversione/trasformazione d’ufficio in domande di congedo COVID-19 sia in quanto, da quella data, è possibile esercitare l’opzione di fruire dell’una o dell’altra tipologia di congedo sia alla luce dell’estensione al 31.7.2020 del periodo di fruizione del congedo COVID-19, nonché del possibile accesso al bonus alternativo di cui al c. 8 del medesimo art. 23 del D.L. 18/2020.
Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura (ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020) potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.
In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo COVID-19 pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens.
L’art. 73 del D.L. 34/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
Le 12 giornate di cui all’art. 73 del decreto-legge in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
Con riguardo a tali 12 giornate fruibili tra maggio e giugno 2020 si applicano tutte le indicazioni già fornite al paragrafo 6 della circolare INPS 45/2020.
Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio, già istituiti con la circolare 45/2020.
Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
La domanda sarà, invece, necessaria in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità. In tale caso i lavoratori devono presentare domanda secondo le modalità già previste per i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda.
In alternativa al congedo COVID-19, il c. 8 dell’art. 23 del D.L. 18/2020, come modificato dall’art. 72, c. 1, lett. c), del D.L. 34/2020, ha previsto la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o, in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro o, nel caso di lavoratori dipendenti di cui all’art. 25, c. 3, del citato D.L. 18/2020 (settore sanitario), di 2.000 euro.
Viste le modifiche introdotte dal citato D.L. 34/2020 ed a seguito del riscontro da parte del Ministero del Lavoro per la corretta interpretazione del dettato normativo, si rappresentano, fermi restando il principio di alternatività tra le misure e l’arco temporale di riferimento (dal 5 marzo al 31 luglio), i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:
- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro (1000 per il settore sanitario), presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro (1.000 per il settore sanitario), presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all’interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della circolare 81/2020, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.
La circolare 81/2020 ha fornito, infine, le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.
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