L’INPS, con il messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, ha fornito le istruzioni per la fruizione dei congedi ex art. 2, c. 2, D.L. 30/2021.

Per poter fruire del congedo per i figli senza disabilità devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
  3. il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  4. il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
  5. deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • l’infezione da SARS Covid-19;
  • la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • la sospensione dell’attività didattica in presenza.

In presenza di figli con disabilità, accertata ai sensi dell'art. 4, c. 1, della L. 104/1992, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età. Inoltre, il congedo può essere richiesto anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno.

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.

Da ultimo, in attesa di adeguare le necessarie procedure informatiche, l’INPS ha chiarito che è, comunque, già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, attraverso apposita domanda telematica all’INPS.