L’INPS, con il messaggio n. 19772 del 18 ottobre 2011, ha precisato che, per il computo e l’indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all’interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in nessun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale.

L’Istituto precisa, inoltre, che il congedo parentale non è fruibile a ore. Tuttavia, il lavoratore che sia contemporaneamente titolare di due o più rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale (o misto) può astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei rapporti di lavoro proseguendo l’attività lavorativa sull’altro rapporto in essere. In tal caso, al fine del computo dei mesi di congedo parentale, l’assenza, benché limitata ad alcune ore della giornata lavorativa, si considera per l’intera giornata. L’indennità, invece, ove spettante, dovrà essere commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro.