L’INPS, con il messaggio 20/03/2020 n. 1281, ha fornito alcune istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alcuni chiarimenti relativi alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Riguardo ai congedi covid-19 (congedo straordinario di 15 giorni fruibili, in modalità alternativa, da uno dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile 2020) l’INPS ha precisato che i genitori che hanno già in corso un congedo parentale ordinario non devono presentare una nuova domanda. Il congedo verrà convertito d’ufficio dall’INPS.

Medesimo discorso vale per i genitori fruitori dei congedi per i figli portatori di handicap.

Invece i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Riguardo ai lavoratori iscritti alla gestione separata l’INPS ricorda che i genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

Mentre i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedoCOVID-19.

In merito ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS si precisa che i genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS  utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso, mentre quelli con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche  con  effetto  retroattivo,  decorrente  al  massimo  dal  5  marzo,  utilizzando  le procedure  telematiche  per  la  richiesta  di  congedo  parentale,  entro  la  fine  del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

Riguardo ai 12 giorni in più per i mesi di marzo e aprile per i permessi ex lege 14/1992, viene precisato che gli stessi possono essere frazionati anche in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate ei datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Invece il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo   le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

Infine la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata: per ogni figlio di età inferiore a 12anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio; avvalendosi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell’Istituto.

Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >“Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura.