Nelle “zone rosse” del territorio nazionale i genitori lavoratori dipendenti, in alternativa tra loro, possono chiedere all’Inps un congedo straordinario indennizzato al 50% per assistere i figli frequentanti la seconda e la terza media, obbligati in base al Dpcm 3 novembre 2020 a svolgere le lezioni solo a distanza. Sempreché non sia realizzabile lo smart working e per una durata pari alla sospensione della didattica in presenza disposta dal Dpcm stesso, al momento fino al 3 dicembre 2020. Si tratta di un'altra forma di congedo parzialmente indennizzato che l’art. 13 del decreto legge 149/2020 ha introdotto unitamente a quello già in vigore di analogo contenuto, in base all’art. 21 bis del decreto legge 104/2020 conv. nella L. 126/2020. Lo stesso beneficio interessa è riconosciuto  anche ai genitori di  figli (di qualunque età)  con  disabilità  in  situazione  di  gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020. Ebbene il decreto-legge 149/2020 facoltizza a richiedere il congedo speciale i lavoratori subordinati, genitori di figli frequentanti la scuola media nell’ambito di quelle aree rosse in cui è stata disposta in automatico dall’ultimo Dpcm la chiusura e la sola attivazione della didattica a distanza (Dad) per chi frequenta la seconda e la terza media. Ricordiamo che l’obbligo della Dad riguarda in tali zone chi frequenta, non solo la seconda e la terza media ma anche le scuole superiori secondarie. Al momento le regioni interessate sono: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, prov. di Bolzano. L’elenco però potrebbe variare in quanto aggiornato periodicamente dal Ministero della salute sulla base dell’andamento dei parametri di gravità di diffusione del virus, regione per regione. L’art. 21 bis della legge 126/2020 prevede a livello generale e per tutto il territorio nazionale lo stesso tipo di congedo per i genitori dipendenti in presenza del presupposto della didattica a distanza ma in relazione a figli con meno di 14 anni (anche frequentanti la prima media oppure le scuole primarie), sempreché non sia attuabile lo smart working. Tale beneficio più generale però riguarda anche i residenti di quelle zone diverse da quelle rosse in cui la sospensione delle lezioni in presenza non è automatica (come per le zone rosse) ma può essere disposta caso per caso o dalle regioni o da altri provvedimenti locali da parte anche degli stessi sindaci. Inoltre, quest’ultimo beneficio è al momento concedibile fino al 31 dicembre 2020. In attesa di chiarimenti dell’Inps o del Ministero del lavoro, il quadro generale è il seguente, nei casi in cui  non sia attuabile lo smart working:
  1. nelle zone “rosse” spetta, almeno fino al 3 dicembre 2020, il congedo speciale ai genitori di figli che frequentano la seconda e la terza media i quali, in forza del Dpcm 3 novembre 2020, svolgono automaticamente le lezioni da casa (art. 13 DL 149/2020);
  2. nelle zone “gialle” e “arancioni” invece, dove i ragazzi delle scuole medie svolgono di regola la didattica in presenza, spetta ai genitori, fino al 31 dicembre 2020, il congedo speciale, solo se localmente o con atto regionale, dovesse essere preclusa la didattica in presenza (art. 21 bis DL 104/2020 conv. L. 126/2020).