L’Inps, con la circolare n. 32 del 6 marzo 2012, ha fornito istruzioni operative in merito alle modifiche apportate, dal D.Lgs. 119/2011, alla normativa relativa ai congedi ed ai permessi per l’assistenza alle persone in situazione di disabilità grave.
In particolare, l’art. 3 del citato decreto ridefinisce le modalità di utilizzo del prolungamento del congedo parentale, stabilendo la possibilità, fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del disabile in situazione di  gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, all’indennità economica pari al 30% della retribuzione).
Il prolungamento del congedo parentale decorre a  partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
I genitori del disabile, in alternativa a tale beneficio, possono fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
L’art. 4 sostituisce il comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, ridefinendo criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario.
In particolare, per ciò che concerne la novellata platea dei destinatari, si rileva che i beneficiari usufruiranno del congedo straordinario, secondo il seguente ordine:
a.    il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
b.    il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
c.    uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
d.    uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Il nuovo comma 5-bis dell’ art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, inoltre, stabilisce che il congedo straordinario di cui all’ art. 42 citato ed i permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità.
Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.
Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Destinatario della norma in esame è la persona disabile in situazione di gravità: questi ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge.
Al riguardo si deve tener conto, altresì, che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell’ambito massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per “gravi e documentati motivi familiari”.
Il nuovo comma 5-ter dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 119/2011 restringe anche la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell’art. 33 della L. n. 104/92, “il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La nuova normativa (art. 3, comma 1, lett. a ed art. 4, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 119/2011), nel ribadire l’assenza di ricovero a tempo pieno della persona disabile in situazione di gravità quale presupposto per la concessione sia dei permessi ex lege 104/92 sia del congedo straordinario, introduce alcune eccezioni:
-    i genitori potranno fruire del prolungamento del congedo parentale (art. 33, D.Lgs. n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità, qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore;
-    gli aventi diritto potranno fruire del congedo straordinario (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) nell’ipotesi di ricovero di un disabile in situazione di gravità qualora sia richiesta dai sanitari la presenza del familiare.
Si ribadisce, infine, che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.