L’INPS, con il messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023 (annullato e sostitutito dal messaggio n. 2821 del 28 luglio 2023 che ne ha confermato totalmente i contenuti), ha fornito alcune precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione, nei flussi UniEmens, dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti a seguito delle recenti novità in materia.

Si riportano, di seguito, i chiarimenti di maggior interesse.

Codici evento congedi

L’istituto ha, innanzitutto, fornito una mappatura dei codici evento istituiti dal precedente messaggio n. 659/2023 per la gestione dei congedi parentali, con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la previgente normativa e la relativa individuazione del codice di riferimento.

I nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022 e si aggiungono a quelli vigenti. La loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Nel caso in cui i datori di lavoro procedano all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino ad agosto 2022, i medesimi devono continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti da settembre 2022 devono essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

È consentito, per la mensilità di aprile 2023, indicare i codici di conguaglio sia come introdotti dal messaggio n. 659/2023 che come individuati precedentemente.

L’obbligo dell’utilizzo dei nuovi codici decorre, infatti, dal periodo di competenza maggio 2023. Anche per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l'obbligo delle nuove codifiche decorre dagli UniEmens di competenza maggio 2023 (cedolini di maggio 2023 elaborati con gli eventi di competenza aprile 2023).

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Congedo parentale all’80%

Vengono fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione.

Un chiarimento importante riguarda l’operatività relativa agli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023. In tal caso, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell’80%. Per la restituzione deve essere utilizzato il codice Uniemens M047, secondo le regole di compilazione indicate nel messaggio. Tale sistemazione deve essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023.

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di congedo indennizzabile all’80%, il messaggio ricorda che, per consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese.

La regola dell’indennizzabilità all’80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione dei periodi di congedo, di tenere conto più agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo “ricostruire” il fruito pregresso. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale, purché detti periodi indennizzati all’80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo parentale, siano fruiti entro i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore) e, infine, ricadano nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro.