L’INPS, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, facendo seguito alla circolare 122/2022 con la quale sono state illustrate le novità previste dal D.lgs. 105/2022, ha fornito le indicazioni operative per la corretta gestione del nuovo congedo di paternità obbligatorio e del congedo parentale a decorrere dal 13 agosto 2022, precisando che i nuovi codici sono obbligatori dal mese di competenza aprile 2023.

I nuovi codici da indicare nel flusso Uniemens sono: PD0, PE0, PE1, PB0, PB1, TB0 e TB1.

Restano validi i previgenti codici MA2 (periodi di congedo parentale in modalità giornaliera) e MA0 (periodi di congedo parentale in modalità oraria), mentre i codici MB0 e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

I codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione PF1; mentre il codice MA1 per i periodi successivi alla citata data assume il significato di “periodi di congedo di maternità e paternità alternativo”.

La circolare evidenzia che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MA0 per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.

L’INPS fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

L’Istituto previdenziale sottolinea che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MA0, PD0, PE0, PB0 e TB0) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.

Infine, riguardo ai datori di lavoro agricolo che utilizzano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri, per gli eventi verificatesi a decorrere dal mese di gennaio 2023 al mese di marzo 2023, entro il termine del primo periodo di trasmissione (circolare n. 65/2019), si dovranno inviare i nuovi flussi in sostituzione di quelli nei quali non è stato valorizzato il “CodAgio”.