Confindustria: osservazioni sul D.L. n. 78/2010
A cura della redazione
Confindustria, con la circolare n. 19315 del 18 giugno 2010, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al D.L. n. 78/2010, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Tra le tante osservazioni, si segnala, in particolare, l’art. 33 relativo alle stock options:
l'art. 33 del decreto dispone l'applicazione di una aliquota addizionale del 10%, sui bonus, sulle stock options e sugli altri redditi corrisposti a questo titolo, attribuiti a dirigenti e a titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che prestano la loro attività nel settore finanziario. Tale aliquota addizionale è applicata sui compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione.
Per quanto concerne accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso aventi ad oggetto l'addizionale, trovano applicazione le disposizioni relative alle imposte sul reddito. L'addizionale, infine, è prelevata dal sostituto d'imposta al momento della corresponsione del reddito.
La disposizione, osserva Confindustria, introduce, in pratica, una forma di disincentivo all'uso, quale strumento di retribuzione dei managers che operano in banche ed altri istituti finanziari, di bonus e stock options, il cui ammontare è collegato all'andamento del mercato.
Altra osservazione di interesse è quella che riguarda i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (art. 39):
la norma dispone una ulteriore proroga - dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre dello stesso anno - della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i soggetti titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume d'affari non superiore a 200 mila euro, individuati dall'O.P.C.M. n. 3837 del 30 dicembre 2009.
Tale proroga trova, quindi, applicazione
- nei confronti sia delle persone fisiche, sia di soggetti diversi da esse che - anche in qualità di sostituti d'imposta - alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei comuni del cratere del sisma in Abruzzo;
- ai datori di lavori ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nei medesimi comuni del cratere del sisma.
La disposizione non si applica con riferimento alle ritenute diverse da quelle da operare sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
La ripresa della riscossione dei tributi è prevista a decorrere dal mese di gennaio 2011, mediante il pagamento di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
Gli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione in commento sono effettuati a decorrere dal mese di gennaio 2011, secondo modalità che verranno individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
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