A seguito della circolare del Ministero del lavoro N. 31/2004, che ha illustrato la nuova disciplina del contratto di inserimento contenuta nel D. Lgs. 276/2003 (artt. da 54 a 59), Confindustria, in data 3 settembre 2004, con la circolare 18108, ha diffuso le proprie considerazioni sulla portata e l'utilizzo pratico di tale tipologia contrattuale. Le considerazioni e precisazioni di Confidustria Confindustria, precisa che la funzione caratterizzante il contratto di inserimento è quella di garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro dei giovani fino a i 29 anni di età e degli altri soggetti svantaggiati individuati dal D. Lgs. 276/2003. . Struttura del contratto: Confindustria, in merito alla struttura contrattuale, fornisce le seguenti precisazioni: il contratto di inserimento non è soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva; la possibilità di proroga del contratto (prevista dalla norma), nell'ambito della durata massima, non è soggetta ad alcun obbligo di motivazione e che in ogni caso, anche se non espressamente previsto dal D. Lgs. 276 e dalla circolare ministeriale, è consigliabile l'adozione della forma scritta (ai fini probatori); il periodo di maternità risulta neutro ai fini della durata massima del contratto (così come per il servizio militare e civile) da intendersi sia il periodo di maternità/paternità obbligatorio sia il periodo di congedo parentale (facoltativo); . Campo di applicazione: tra i datori di lavoro che possono assumere con contratto di inserimento, vi rientrano sicuramente le associazioni di rappresentanza delle imprese sia a livello nazionale sia a livello territoriale, mentre risultano esclusi i datori di lavoro iscritti negli albi professionali (fatta eccezione per i casi in cui tali soggetti siano associati tra loro e rientrino, quindi, nelle associazioni professionali). Tra i lavoratori che possono essere assunti con contratto di inserimento, Confindustria, rifacendosi alla circolare ministeriale, precisa che vi rientrano anche i cittadini comunitari ed extracomunitari (sia già residenti in Italia sia ancora residenti all'estero nell'ambito dei flussi d'ingresso). Tra le caratteristiche soggettive dei lavoratori destinatari della norma (art. 54, c. 1), Confindustria, evidenzia quanto segue: i disoccupati di lunga durata (da 29 a 32 anni), per dimostrare tale condizione, devono ottenere specifica attestazione da parte del Centro per l'impiego (vi rientrano anche i disoccupati per dimissioni); non ci sono condizioni legate a limiti di età per i soggetti che, non avendo lavorato per almeno due anni, desiderano riprendere un'attività lavorativa, per le donne provenienti dalle aree ad alta disoccupazione o inoccupazione femminile (da individuarsi con decreto ministeriale, non ancora emanato, e da confrontare con le specifiche regole dell'U.E.) e per lavoratori disabili; . Progetto individuale di inserimento: il progetto individuale di inserimento è un elemento essenziale per la stipula del contratto, deve avere il consenso del lavoratore e deve contenere le modalità di adattamento delle competenze professionali del soggetto da inserire/reinserire, allo specifico contesto lavorativo ed ai relativi processi produttivi (progetti da individuarsi dalla contrattazione collettiva, in assenza si fa riferimento all'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004). Su tale argomento Confindustria evidenzia: il percorso di inserimento può ben realizzarsi anche senza lo svolgimento di formazione (v. circ. Min. Lav. n. 31/2004), la cui previsione nel progetto di inserimento è, ai sensi dell'art. 55, c. 4, meramente eventuale (va ricordato che l'accordo interconfederale prevede un obbligo formativo di minimo 16 ore per sicurezza e rapporto di lavoro); il contratto di inserimento può essere proposto anche a soggetti che non abbiano mai svolto esperienze lavorative e che non posseggono titoli di studio tecnico - professionale; . Il contratto: il contratto deve essere stipulato per iscritto, in mancanza il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Il contratto deve necessariamente contenere il riferimento al progetto individuale. Confindustria fornisce un suggerimento pratico, consiglia di redigere separatamente il progetto di inserimento dalla lettera di assunzione che, unitamente, rappresentano il contratto di assunzione (entrambi i documenti devono essere sottoscritti dal lavoratore ai fini di dare attuazione alla norma che prevede che il progetto venga definito con il consenso del lavoratore). Il contenuto della lettera di assunzione, oltre ai consueti dati riguardanti il numero del libro matricola e quelli relativi al rapporto di lavoro di cui al D. Lgs. 152/97, deve contenere, alla luce dell'accordo interconfederale dell'11-2-2004, i seguenti elementi: durata, periodo di prova, orario di lavoro, categoria di inquadramento, sede di lavoro , trattamento di malattia e infortunio. Riguardo a quest'ultimo elemento Confindustria ricorda che per le imprese associate, per il periodo di conservazione del posto, si deve fare riferimento al p. 7.4 dell'accordo interconfederale del 18-12-88 in materia di contratto di formazione e lavoro. Tale accordo fissa in massimo 120 giorni (CFL di durata 24 mesi) la conservazione del posto in caso di "una o più malattie o infortunio sul lavoro". Per il fatto che il contratto di inserimento ha una durata inferiore a 24 mesi, il periodo in considerazione va quindi riproporzionato, garantendo comunque un periodo non inferiore a 70 giorni (per 18 mesi di contratto di inserimento occorre garantire la conservazione del posto per 90 giorni, ovvero 75 giorni per un contratto di 15 mesi; mentre occorrerà garantire almeno 70 giorni per un contratto di 12 mesi). Il contenuto del progetto individuale di inserimento deve riguardare la qualificazione, la durata e le modalità della formazione. Tipologia del contratto Al contratto d'inserimento, per quanto compatibile, si applica la disposizione del contratto a termine (D.Lgs 368/2001). Confindustria, nel segnalare le precisazioni fornite dal Ministero in merito all'inapplicabilità di alcune norme del contratto a termine (i presupposti causali e le proroghe, per esempio) segnala che, in assenza di precisazioni da parte della contrattazione collettiva, si deve ritenere applicabile il principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del citato D.Lgs 368/2001, salva la possibilità prevista dalla norma sui contratti di inserimento di inquadrare il lavoratore per non più di due livelli inferiori. Confindustria precisa altresì che, per effetto dell'applicazione del p.8 dell'accordo interconfederale, che assolve al predetto principio, è da considerarsi legittimo il comportamento del datore di lavoro che non estende ai soggetti con contratto di inserimento i premi di produzione o di risultato previsti per gli altri lavoratori già occupati. Viene anche precisato che la riconducibilità al contratto a termine, comporta l'applicazione della disciplina del recesso, che deve considerarsi legittima, prima della scadenza del termine, soltanto in presenza di giusta causa (il recesso anticipato per altri motivi determina quindi l'obbligo per il recedente di risarcire del danno la controparte). Sgravi contributivi Confindustria in merito ai benefici contributivi, richiama la circolare del Ministero che prevede la loro applicabilità solo nel rispetto delle disposizioni del Regolameto U.E n. 2204/2002, così come confermato dal Decreto correttivo del D.Lgs 276/2003, in attesa della pubblicazione sulla G.U. Confindustria, però evidenzia due aspetti importanti, in particolare: . il beneficio legato all'assunzione delle donne sarà applicabile solo dopo l'emanazione dell'apposito decreto Ministeriale che tenga conto delle regole europee; . le istruzioni operative dell'INPS (circ. 51/2004) dovranno essere adeguate alle disposizioni ministeriali. Sanzione economica Il decreto correttivo alla riforma ha modificato l'art. 55 recante la sanzione economica per le inadempienze del datore di lavoro, il nuovo testo, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, precisa: "in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'art. 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione". A tale proposito, Confindustria fornisce le seguenti precisazioni: . le inadempienze imputabili al lavoratore escludono l'applicazione della sanzione; . l'inadempienza del datore di lavoro deve ritenersi grave quando il lavoratore, per cause imputabili al datore di lavoro, non abbia potuto realizzare il percorso definito dal progetto di inserimento e, se sia stata prevista una fase formativa, la sanzione potrà essere applicata solo in caso di inadempienza totale o inadeguata al fine di raggiungere lo scopo del progetto. Contratti d'inserimento art. 20 L. 223/91 Continuano a valere, se risultano però favorevoli, le disposizioni in materia di contratti di inserimento di cui all'art. 20 della L. 223/91, che prevedono uno sconto contributivo per l'assunzione di soggetti in trattamento di disoccupazione speciale di almeno 12 mesi.