Confindustria, con la nota 16/05/2007, in attesa dell'intervento ministeriale, ha precisato che prima di procedere al trasferimento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore che si è impegnato a rimborsare un finanziamento ottenuto dietro garanzia della cessione di un quinto dello stipendio e del TFR, è necessario che i datori di lavoro informino l'ente finanziatore e ne ottengano l'avallo. Se la società finanziaria da il suo OK al conferimento del TFR al Fondo di previdenza l'operazione si potrà effettuare, in caso contrario il lavoratore dovrà mantenere il TFR presso l'azienda e destinarlo alla previdenza complementare solo quando avrà estinto il suo debito.