L’INPS, con la circolare n. 12 del 27 gennaio 2017, ha confermato il valore dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, relativi all’anno 2017, dato che la variazione Istat accertata è stata pari al – 0,1%.

I valori non sono variati per effetto dell’applicazione della L. 208/2015, che, al comma 287 dell’unico articolo, ha previsto che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione Istat non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, per l’anno 2017 per i lavoratori dipendenti non agricoli, la retribuzione minima settimanale di riferimento è pari ad € 200,76, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 46.123,00.

Non cambia nemmeno il massimale di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995 che rimane pari a € 100.324,00.

Invece l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza successiva al 31/12/1995, raggiunge il 33,00% per effetto dell’incremento dello 0,13% di cui all’art. 27, c.2bis del DL 669/1996 (L. 30/1997). Diversamente, l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.

Con riferimento al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti, le aliquote 2017 sono così fissate: 23,55% per gli artigiani e 23,64% per i commercianti (percentuali diminuite di 3 punti per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Per l’anno 2017, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.887,04 su base annua, e ad € 323,92 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 4.975,44 su base annua e € 414,62 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2017, al 25% per i professionisti e al 32% per i collaboratori e figure assimilate.