Il Ministero dell'interno, con la circolare 23/12/2009 n.4850, ha precisato che il lavoratore straniero nei cui confronti è stata presentata istanza di regolarizzazione ai sensi della Legge 102/2009, può iscriversi al SSN e fruire dell'assistenza sanitaria nelle more della convocazione insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
In sostanza secondo il Ministero dell'interno la loro posizione è assimilabile a quella dei lavoratori extracomunitari destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 34 del T.U. sull'immigrazione in quanto titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Il comma 17 dell'art. 1ter della Legge 102/2009 prevede infatti che il contributo forfettario di 500 euro versato prima di inoltrare la domanda di regolarizzazione è diretto sia a coprire dal punto di vista previdenziale e assistenziale lo straniero per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2009 sia a finanziare i maggiori oneri del SSN.
La stessa circolare 4850/2009 precisa inoltre che le colf e le badanti in attesa della definizione della procedura di emersione anche se non sono ancora in possesso del codice fiscale, che verrà rilasciato dallo Sportello unico per l'immigrazione dopo aver sottoscritto il contratto di soggiorno, possono essere assistiti nonostante la loro posizione sia ancora giuridicamente irregolare.
Ne deriva che il codice identificativo STP dovrà essere ritirato dallo straniero a conclusione della procedura di regolarizzazione.