Il Tribunale UE, con la sentenza 21/10/2014 n. T-268/13, ha rigettato l’appello richiesto dallo Stato italiano contro la sentenza di condanna al pagamento di 16.533.000 euro per il mancato recupero degli aiuti contributivi concessi alle aziende che avevano stipulato contratti di formazione e lavoro in violazione delle disposizioni europee.

Si tratta più precisamente degli sgravi contributivi nella misura tra il 25% e il 100% riconosciuti ai CFL stipulati prima della loro abrogazione avvenuta con la Riforma Biagi nel 2003.

L’Italia era stata condannata per non aver provveduto al recupero dei benefici contributivi essendosi limitata a mettere in mora i datori di lavoro interessati. Misura quest’ultima ritenuta insufficiente per recuperare le somme illegittimamente fruite.

Nel 2011 l’Italia è stata condannata al pagamento della penalità periodica pari al prodotto tra l’importo base (30 milioni di euro a semestre) e la percentuale di aiuti economici non recuperati. Questa somma ammonta complessivamente a 16,5 milioni di euro.

L’Italia ha impugnato questa decisione, ma il Tribunale UE nella seduta del 21 ottobre u.s. ha deciso che il ricorso non può essere accolto dato che è irrilevante il fatto che lo Stato italiano non abbia potuto recuperare le somme perché il beneficiario è risultato insolvente o soggetto ad una procedura fallimentare.