Confermata la comunicazione obbligatoria per i riders
A cura della redazione
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2022 la Legge n. 233/2021 di conversione del D.L. n. 152/2021, che reca disposizioni anche in materia di lavoro privato e pubblico.
Si segnala che la norma introduce l'obbligo di comunicazione obbligatoria anche per i rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. A tal fine, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.
La comunicazione in esame è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’obbligo può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, la durata presunta, in termini di ore, della prestazione e l’inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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