Confermata la CIGS in deroga per le grandi imprese
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 190/2023 è stata pubblicata la Legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del DL 75/2023 che conferma il contenuto originario dell’art. 42 che riconosce un ulteriore periodo di CIGS in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.
L’ulteriore periodo di CIGS viene autorizzato, previa presentazione della domanda, in continuità con le tutele già autorizzate, per ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.
La CIGS viene concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del D.lgs. 148/2015 relativi alla durata massima dei trattamenti di integrazione salariale e senza applicare le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.
Vengono inoltre introdotte, con l’art. 2, disposizioni per favorire l’assunzione dei soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana. È altresì prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2023 il termine recato dall’articolo 1, comma 495, della legge n. 160 del 2019 entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione soprannumerarie, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti delle vigenti facoltà assunzionali.
L’art. 3 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dall’ANPAL sono trasferite al medesimo Ministero con le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane – ad eccezione del personale del comparto “ricerca” che viene trasferito all’INAPP, ente pubblico non economico -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l’ANPAL viene soppressa.
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