Conducenti di linea: vietato adibire le lavoratrici madre a lavori particolarmente pesanti
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 16 del 20 luglio 2015, ha precisato che il divieto di adibire la lavoratrice madre a lavori particolarmente pesanti o insalubri, previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 151/2001, si applica anche alle lavoratrici madri conducenti nel servizio pubblico di trasporto collettivo, esclusivamente durante la gestazione e fino al periodo di astensione obbligatoria.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di riscontrare nella specifica situazione lavorativa ogni eventuale rischio di esposizione ad agenti, processi e condizioni di lavoro, per i quali è prevista l’interdizione fino a sette mesi dopo il parto.
Infine, il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, tra cui le madri lavoratrici, esposti a rischi particolari; di conseguenza, anche nella scelta delle attrezzature da lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro, occorre valutare le relative ripercussioni sulla gravidanza o sull’allattamento, inclusi i rischi da stress lavoro – correlato.
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