Condotta antisindacale: prescrizione obbligatoria al datore che non ottempera all'ordine del giudice
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 2/02/2011 n.1399, rispondendo all’interpello n.5, ha reso noto che il personale ispettivo nel caso in cui accerti che il datore di lavoro non ottempera all’ordine del giudice di cessare la condotta antisindacale, nelle more del procedimento penale ex art. 650 cp (con cui si punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), può impartire la prescrizione obbligatoria con gli effetti, nel caso di adempimento della medesima, di estinzione del reato ex art. 24 del DLgs 785/94.
Secondo il Ministero nel caso in esame può trovare applicazione l’istituto della prescrizione obbligatoria poiché l’art. 15 del DLgs 124/2004 prevede in capo al personale ispettivo l’obbligo di impartirla (con il medesimo contenuto di quanto stabilito dal giudice) quando vengono rilevate violazioni di carattere penale punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero della sola ammenda, come appunto lo è l’inottemperanza al decreto del giudice.
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