Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 33 del 12 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 72/2000, recante l’attuazione della Direttiva europea 96/71/CE “in materia di distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi”.

In particolare, l’istante Conftrasporto ha chiesto chiarimenti in merito alle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori “inviati”, in regime di distacco, da imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea presso una impresa avente sede in Italia, riferendosi nello specifico al significato da attribuire alla locuzione normativa “medesime condizioni di lavoro previste” – per i lavoratori italiani – “da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché da contratti collettivi” (art. 3, comma 1, D. Lgs. citato).
Inoltre, sempre l’interpellante, ha chiesto chiarimenti in merito alla la determinazione dell’imponibile previdenziale nei confronti dei suddetti lavoratori, ossia se a tali fini trovino applicazione le disposizioni normative del Paese di invio ovvero quelle del Paese in cui viene espletata l’attività lavorativa in regime di distacco.
Al riguardo, il Ministero ha precisato che al fine di garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull’intero territorio nazionale, l’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 sancisce che nei confronti dei lavoratori “inviati” nel nostro Paese da una azienda situata in un diverso Stato membro trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In risposta al quesito avanzato, occorre leggere tale disposizione normativa, ed in particolare la locuzione “medesime condizioni di lavoro”, congiuntamente all’art. 3 della Direttiva 96/71/2000, concernente il “nocciolo duro” di tutele da applicare nei confronti dei
lavoratori distaccati. Nello specifico la norma fa riferimento alle condizioni di lavoro e occupazione previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio lex loci laboris), in materia di periodi massimi di lavoro e minimi di riposo, durata delle ferie annuali, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, maternità, cessione temporanea di lavoratori, non discriminazione tra uomo e donna e tariffe minime salariali. Per quanto concerne la seconda problematica sollevata dall’istante, afferente al diverso aspetto del regime previdenziale, si ribadisce che per i lavoratori distaccati dalle imprese comunitarie trova applicazione il principio di “personalità”, opposto al principio di “territorialità” vigente in materia di condizioni di lavoro. Pertanto nell’ipotesi di distacco intracomunitario, ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale, occorre riferirsi al regime di previdenza contributiva ed assistenziale obbligatoria previsto dalla legislazione del Paese di invio del lavoratore e non al regime italiano (art. 14 Regolamento CEE n.1408/1971 – art. 12 del Regolamento CEE n. 883/2004), fermo restando che la retribuzione su cui calcolare l’imponibile e la relativa contribuzione sarà determinata secondo il principio di parità di trattamento come sopra specificato.