Con risposta all’interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. Legge Fallimentare (RD 267/1942), è possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora il piano omologato dal Tribunale contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
In tal caso, la sospensione dei pagamenti che non osta al rilascio del DURC deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell’ambito del concordato. Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lett. c) L. F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere “attestata” come irregolare.