Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 23 del 22 luglio 2013, ha precisato che il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Come già chiarito con nota prot. n. 14/13876 del 26.5.2010, sebbene la norma contempli la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, si ritiene che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d), L. Fallimentare, in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo.
Il Ministero evidenzia, infine, che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dall’1.1.2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato. Ne consegue che, da tale data, non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa.