La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24024 del 23 ottobre 2013, ha stabilito che, nelle conciliazioni, l'assistenza del sindacalista deve essere effettiva, in quanto il lavoratore ha diritto di sapere a quali diritti rinuncia.
In particolare, per il combinato disposto dell'articolo 2113 cod. civ. e articoli 410 e 411 c.p.c., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex articolo 2113 c.c., commi 2 e 3, solo a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto si evinca la "res dubia" oggetto della lite (in atto o potenziale) e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 c.c.".