L’INPS, con la circolare n. 163 del 3 novembre 2017, ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso allo sgravio contributivo previsto dal DI 12.9.2017, attuativo dell’art. 25 del D.Lgs. 80/2015.

Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.

Il contratto aziendale deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti.

I contratti collettivi aziendali devono essere sottoscritti e depositati telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Lo sgravio consiste in una riduzione contributiva, per il datore di lavoro, la cui misura è modulata in base al numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.

Nel dettaglio, il beneficio attribuito a ciascun datore di lavoro è articolato in due quote:

  • Quota A, ottenuta dividendo il 20% delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
  • Quota B, ottenuta ripartendo l'80% delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell'anno civile precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro.

Il calcolo del beneficio è operato dall’INPS. La determinazione della quota B verrà effettuata sulla base dei dati (forza aziendale, retribuzione imponibile) risultanti dalle denunce contributive (UniEmens e DMAG) regolarmente presentate e acquisite alla data dell’operazione di calcolo.

L’erogazione delle risorse è articolata in due distinte fasi: una prima fase riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; una seconda fase riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.

Con l’emanazione della circolare 163/2017 si dà avvio alla prima fase, a valere sulle risorse 2017. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2017.

I datori di lavoro devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’INPS avvalendosi del modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

La fruizione dello sgravio è subordinata al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.