Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, il 5 agosto 2015, ha riepilogato le novità previste dal DLgs 80/2015 recante disposizioni per la conciliazione dei temi di vita e lavoro, tra le quali che la scelta tra fruizione giornaliera od oraria del congedo parentale è ora consentita al lavoratore, anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello.

E’ inoltre previsto che la lavoratrice madre possa sospendere il congedo di maternità in caso di ricovero del bambino, a condizione che venga presentato al datore di lavoro un certificato medico che attesti l'idoneità alla ripresa dell'attività.

Il nuovo art. 24, c.1 del DLgs 151/2001 invece prevede che l'indennità di maternità sia corrisposta anche alle lavoratrici licenziate per colpa grave integrante giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il Ministero ricorda che le citate novità si applicano, in via sperimentale, per il solo 2015. Infatti la possibilità di fruirne anche per gli anni successivi è subordinata all'entrata in vigore di ulteriori decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

Resta comunque fermo che le dimissioni volontarie del genitore durante il primo anno di vita del bambino non prevedono obbligo di preavviso al datore di lavoro.

Tra le varie novità previste in caso di adozioni internazionali, è introdotta anche la possibilità per il padre di richiedere un congedo non retribuito sebbene la madre non sia lavoratrice, in modo che entrambi possano partecipare pienamente a tutte le fasi della procedura di adozione, anche quelle che si svolgono all'estero. Inoltre il nuovo art. 53, c.2, lett. 1bis) sancisce che la non obbligatorietà di lavoro notturno sia estesa anche alle madri o padri adottivi o affidatari duranti i primi di tre anni di ingresso del bambino nella famiglia.

Viene recepito il principio per cui l'omissione contributiva del committente non ha ripercussioni sulla fruizione dell'indennità di maternità per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, altrimenti ingiustamente condizionati dal comportamento illecito di un terzo.

Inoltre si prevede che anche se la madre è lavoratrice autonoma, in caso di morte o infermità grave della stessa o in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (lavoratore autonomo) quest'ultimo può fruire del congedo di paternità.

Tra le novità di maggior interesse, non va dimenticato il congedo riconosciuto alle lavoratrici vittime di violenze di genere. Più precisamente per il 2015 le vittime di violenza di genere (come individuate dal Decreto Legge 93/2013 convertito nella Legge 119/2013), lavoratrici dipendenti o parasubordinate sia del privato che del pubblico, potranno richiedere un'astensione per un periodo massimo di tre mesi dall'attività lavorativa, per motivi legati al percorso di protezione. La fruizione del congedo potrà avvenire su base giornaliera od oraria nell'arco dei tre anni, secondo modalità stabilite dagli accordi collettivi; in loro assenza, si avrà riguardo alle esigenze della lavoratrice stessa.

Durante il periodo di congedo la lavoratrice percepirà un'indennità parametrata all'ultima retribuzione.

Le lavoratrici vittime di violenza potranno inoltre chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il part time concesso dovrà essere trasformato nuovamente in full time su richiesta della lavoratrice.

Infine sono introdotti benefici per i datori di lavoro che utilizzeranno forme di organizzazione tese ad una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. Più precisamente i lavoratori ammessi al telelavoro possono essere esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti.