Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 16 gennaio 2013, ha fornito le prime precisazioni sulla nuova procedura obbligatoria di conciliazione relativa ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di cui alla L. 92/2012.
Innanzi tutto, il Ministero chiarisce che il compito di espletare il tentativo di conciliazione della controversia è affidato alla Commissione provinciale di conciliazione e che sono interessati dal provvedimento tutti i datori di lavoro, che operino in regime di tutela reale ex art. 18 (cioè, con più di 15 dipendenti) dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), che intendano procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si tratta, in particolare, del caso in cui si voglia procedere a più licenziamenti individuali nell’arco di 120 giorni, anche per i medesimi motivi, senza, tuttavia, raggiungere la soglia dei 5.
Ai fini del calcolo della base numerica (più 15 dipendenti o più di 5, se imprenditori agricoli) che permette di rientrare nella suddetta procedura, si rileva che esso non deve essere effettuato al momento del licenziamento, bensì negli ultimi sei mesi.
Il datore di lavoro che intenda procedere ai licenziamenti di cui sopra deve inviare una comunicazione scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, alla DTL competente per territorio e, per conoscenza, al dipendente. Dal momento della ricezione della comunicazione da parte della DTL, decorrono i termini di legge.
Entro 7 giorni dall ricezione dell’istanza, la Direzione convoca le parti e, entro i 20 giorni successivi, viene fissata la comparizione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione.
Nell’ipotesi in cui, nei suddetti termini, non sia stata effettuata la convocazione, il datore di lavoro può procedere con proprio atto di recesso unilaterale.
Il Ministero precisa, inoltre, che, in caso di assenza, senza giustificazione, di una delle parti, verrà redatto un verbale di assenza (la mancata presenza del lavoratore consente al datore di lavoro di effettuare il recesso, ma non il contrario).
La procedura di conciliazione si deve concludere entro 20 giorni dalla trasmissione, da parte della DTL, della convocazione delle parti (detto termine può essere superato solo in caso di volontà di entrambe le parti).
Nella circolare, si precisa, infine, che le parti (datore  di lavoro e lavoratore) possono farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato, da un avvocato o da un consulente del lavoro (sono escluse le altre figure professionali previste dalla L. 12/1979).