Il Dipartimento per le politiche per la famiglia del Consiglio dei Ministri, con una nota del 31/07/2009 ricorda che per effetto della modifica sostanziale apportata dall'art. 38 della L. 69/2009 all'art. 9 della L. 53/2000 ed in mancanza di modalità attuative, la prossima scadenza del 10 ottobre 2009 non può essere utilizzata da coloro che intendono fruire dei contributi che il legislatore riconosce ai datori di lavoro che attuano azione positive per consentire ai lavoratori di conciliare i tempi vita con quelli di lavoro.
La Legge 18/06/2009 n.69 (in S.O. n. 95 alla G.U. n. 140 del 19/06/2009), relativa alle disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività ed il processo civile, tra le diverse modifiche previste, ha riscritto l'art. 9 della L. 53/2000 che riconosce i già citati contributi per l'attuazione delle azioni positive.
La nuova formulazione dell'art. 9 trova la sua ragion d'essere nella necessità di fornire maggiore tutela ai lavoratori che si trovano a dover conciliare il tempo di lavoro con i tempi di vita. Questi ultimi non più legati solo alla cura dei figli minori, ma anche alle persone a carico con disabilità oppure non autosufficienti e alle persone affette da documentata grave infermità. Se la conciliazione viene richiesta per la cura dei figli minori, avranno priorità i progetti che riguardano lavoratori con figli disabili oppure minori di 14 anni di età (o con meno di 15 anni di età in caso di adozione o affidamento).
Sempre per fornire maggiore tutela, la rosa dei soggetti beneficiari è stata ampliata interessando adesso non più solo le aziende, ma i datori di lavoro privati iscritti nei pubblici registri, ivi comprese le imprese collettive, le ASL, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.
Anche i destinatari dei progetti sono stati rivisti. Interessati sono tutti i lavoratori o le lavoratrici compresi quelli con la qualifica dirigenziale.
Ma il legislatore ha fatto di più, prevedendo che una quota delle risorse che annualmente con decreto ministeriale devono essere assegnate al finanziamento dei contributi previsti dall'art. 9 della L. 53/2000 sia destinata anche ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, non più solo per finanziare la loro sostituzione totale dall'attività con altri soggetti autonomi in possesso dei necessari requisiti professionali, ma anche per avvalersi della loro collaborazione parziale. Collaborazione che può essere attivata anche con un eventuale soggetto dipendente.
In ogni caso per fruire del contributo rimane fondamentale la stipula di un accordo contrattuale con le parti sociali che preveda una delle azioni positive riviste dal nuovo testo di legge.
Sono in particolare previste tre distinte azioni.
La prima riguarda la flessibilità oraria. Rientrano in questa voce i progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali: il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro domicilio, la banca delle ore, l'orario flessibile in entrata e in uscita, sui turni e su sedi diverse, l'orario concentrato. Sono inoltre tenuti in maggiore considerazione i progetti che prevedono di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati.
L'altra azione si riferisce al supporto al rientro. Si tratta di programmi volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione.
La terza azione positiva invece riguarda i servizi innovativi e le reti. In sostanza si riferisce ai progetti che attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori (questi progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, comprese quelle temporanee, costituite o costituende, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città).
Il nuovo testo dell'art. 9 della L. 53/2000 non è però immediatamente operativo. Il comma 4 dello stesso articolo infatti subordina la possibilità di avvalersi dell'agevolazione in base alla nuova regolamentazione, soltanto dopo l'emanazione di un DPCM o di un decreto ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la percentuale delle risorse da destinare a ciascun progetto, l'importo massimo finanziabile per ciascuna topologia progettuale e la durata delle azioni positive.
Già in vista della scadenza di giugno il Ministro delegato alle politiche per la famiglia, tenuto conto che era in corso di approvazione la legge 69/2009, aveva rimandato la scadenza di presentazione dei progetti, fissata per il giorno 10, accorpandola a quella del 10 ottobre 2009.
Poiché difficilmente potranno essere pronte le istruzioni operative anche per quest'ultima scadenza, il Dipartimento per le politiche per la famiglia ha reso noto che la stessa venga differita a data da destinarsi, in ogni caso entro la fine dell'anno in corso, quando saranno pronti gli strumenti necessari alla progettazione.