Conciliazione e arbitrato anche per i dipendenti di società in house
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 301 del 18 febbraio 2021, ha chiarito che è applicabile, ai lavoratori dipendenti di società in house, raggiunti da un provvedimento disciplinare, l’art. 7, commi 6 e 7, della L. 300/1970, in base al quale “…il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro”.
Il D.Lgs. 175/2016, che identifica le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, prevede l’applicabilità del regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal legislatore; deroga che, attesa la sua natura, dovrà essere oggetto di stretta interpretazione.
Al riguardo, osserva l’INL come le deroghe alla disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, contenute all’interno del citato D.Lgs. 175/2016, riguardino soltanto le assunzioni e la retribuzione.
Non essendo, pertanto, possibile individuare alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società in house deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati, sarà quindi applicabile nei loro confronti la relativa disciplina sulle impugnazioni, ivi compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7, commi 6 e 7, della L. 300/1970.
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