Con la regolarizzazione si può erogare l’una tantum di 200 euro a chi non l’ha ancora percepita
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 20 ottobre 2022 n.3805, chiarisce che tra gli eventi tutelati come CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, in presenza dei quali spetta comunque l’una tantum di 200 euro, sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
L’Istituto previdenziale precisa anche che l’indennità una tantum di 200 euro spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non hanno in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Ci si riferisce in particolare alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, che è ridotta a zero, oppure di quella che fruisce di una specifica agevolazione pari al 95% dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Pertanto, se i datori di lavoro non hanno erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”.
Però in caso di indebita erogazione, l’INPS non confermerà il flusso regolarizzativo.
Invece i datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
Infine, conclude l’INPS, l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
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