L’INL, con la nota n. 1074 del 24 maggio 2022, ha ribadito che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può svolgere solo attività lavorativa part time nel limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

La precisazione dell’INL risponde ad un quesito che chiedeva se l’art. 14, c. 4 del DPR 394/1999 potesse essere interpretato nel senso che lo straniero con permesso di soggiorno per studio può svolgere l’attività lavorativa superando il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo, pur rispettando il limite annuale di 1.040 ore settimanali.

L’INL ha risposto negativamente evidenziando che la ratio della norma è quella di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione per cui sono avvenuti l’ingresso e la permanenza sul territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.

Pertanto, se il titolare del permesso per motivi di studio intende lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.